ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

In attuazione delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013(ANAC deliberazione 28 dicembre 2016 numero 1309). 

  • l’accesso civico:  sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
  • l’accesso generalizzato: comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. 

ACCESSO DOCUMENTALE

L’accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme. 

La finalità dell’accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non). 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E' IL DIRETTORE DELL'AZIENDA D.SSA LUCIA BASSOLI

I RECAPITI PER INOLTRARE LA DOMANDA DI ACCESSO SONO:

- TEL 0345/82625

- assvallebrembana.bg@legalmail.it 

Date di modifica e pubblicazione

  • Ultima modifica : 12/07/2024  
  • Prima pubblicatione : 10/02/2017
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